Art. 6.
(Oneri).

      1. Le promozioni di cui alla presente legge non devono comportare oneri per lo Stato, fatte salve le situazioni in cui ricorrono i presupposti per l'ottenimento di sussidio o di aiuti da parte dello Stato stesso. Conseguentemente le spese istruttorie e quelle relative alla nomina sono ad esclusivo carico degli interessati.